Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 16
                         del 4 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. L'art. 3  della  legge  regionale  20  giugno  1980,  n.  60  e'
sostituito dal seguente:
  "1.  Le  iniziative  rivolte  a favorire l'inserimento nella scuola
materna, nella scuola  dell'obbligo  e  nella  scuola  di  istruzione
superiore, sono dirette a studenti residenti in Abruzzo, portatori di
handicap  riconosciuti  tali  a  seguito  di  certificazione  medica,
attestante la natura delle infermita' invalidanti, ai sensi dell'art.
4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero per i quali  e'  stata
compilata,  dalla  unita' multidisciplinare di cui all'art. 3 decreto
del Presidente  della  Repubblica  24  febbraio  1994,  una  diagnosi
funzionale  a seguito della quale e' stato redatto un piano educativo
individualizzato che prevede interventi specifici e la necessita'  di
utilizzare particolari sussidi didattici.
  2.  Il  piano  educativo  individualizzato  di  cui  all'art. 5 del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  24  febbraio  1994,  deve
prevedere  in  modo  chiaro  ed  inequivocabile  gli  interventi ed i
sussidi didattici necessari per ogni singolo caso.
  3. Le iniziative del comma 1 concernono:
   a)  l'assegnazione  di  speciali  sussidi  didattici  secondo   le
caratteristiche   dei   bisogni   individuali  risultanti  dal  piano
educativo individualizzato, di cui al comma precedente;
   b) la predisposizione di idonee forme di trasporto sia  collettive
che individuali;
   c)   l'assegnazione   alle   scuole  materne,  dell'obbligo  e  di
istruzione superiore, di personale ausiliario, qualora quello a  cio'
destinato non e' sufficiente a garantire l'assistenza necessaria.
  4.  La Regione eroga contributi a favore dei comuni che attuano gli
interventi di cui al comma precedente in esecuzione degli accordi  di
programma previsti dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1992, n.  104.
Agli  interventi da attuare nei rimanenti comuni, possono provvedere,
anche  unitamente  a  questi,  le  aziende  U.S.L.   in   base   alle
disponibilita'  di bilancio, con utilizzo dei fondi ad esse assegnati
dalla presente legge".