Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 16 del 4 agosto 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 3 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 60 e' sostituito dal seguente: "1. Le iniziative rivolte a favorire l'inserimento nella scuola materna, nella scuola dell'obbligo e nella scuola di istruzione superiore, sono dirette a studenti residenti in Abruzzo, portatori di handicap riconosciuti tali a seguito di certificazione medica, attestante la natura delle infermita' invalidanti, ai sensi dell'art. 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero per i quali e' stata compilata, dalla unita' multidisciplinare di cui all'art. 3 decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, una diagnosi funzionale a seguito della quale e' stato redatto un piano educativo individualizzato che prevede interventi specifici e la necessita' di utilizzare particolari sussidi didattici. 2. Il piano educativo individualizzato di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, deve prevedere in modo chiaro ed inequivocabile gli interventi ed i sussidi didattici necessari per ogni singolo caso. 3. Le iniziative del comma 1 concernono: a) l'assegnazione di speciali sussidi didattici secondo le caratteristiche dei bisogni individuali risultanti dal piano educativo individualizzato, di cui al comma precedente; b) la predisposizione di idonee forme di trasporto sia collettive che individuali; c) l'assegnazione alle scuole materne, dell'obbligo e di istruzione superiore, di personale ausiliario, qualora quello a cio' destinato non e' sufficiente a garantire l'assistenza necessaria. 4. La Regione eroga contributi a favore dei comuni che attuano gli interventi di cui al comma precedente in esecuzione degli accordi di programma previsti dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Agli interventi da attuare nei rimanenti comuni, possono provvedere, anche unitamente a questi, le aziende U.S.L. in base alle disponibilita' di bilancio, con utilizzo dei fondi ad esse assegnati dalla presente legge".